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Martedì 17 2012

Disposizioni per la tassazione delle imbarcazioni























Corsi e ricorsi storici

Era il lontano 2003 quando fu eliminata l'odiata tassa di stazionamento. I diportisti, allora, tirarono un respiro di sollievo, sperando che questo fosse il segno di un rinnovato interesse per il settore della nautica da diporto, per il suo sviluppo e la sua diffusione.
In effetti, erano gli anni in cui tutti si guardava con fiducia al domani. Oggi le cose sono purtroppo cambiate in maniera radicale. Prima la crisi finanziaria americana del Settembre 2008 che, come una scure, si abbattè sul vecchio continente raffreddando l'entusismo del mercato nautico. Poi lo stato di incertezza che per anni ha investito il comparto causando il tracollo di grandi gruppi ed insinuando la paura che le cose potessero mettersi ancora peggio. Ed alla fine questa paura si è concretizzata. Con l'introduzione della "nuova" tassa di stazionamento secondo noi si è scelto il modo peggiore (con riferimento alla nautica) per incrementare il gettito fiscale. Questo provvedimento andrà a colpire non solo i possessori di imbarcazioni da un certo target in su, spingendoli a trasferire, ove possibile, la barca presso altri porti oltre il confine, ma anche le migliaia di persone che lavorano, direttamente od indirettamente, presso le strutture portuali.
Certo è che avrebbero potuto intervenire in altro modo per fare cassa, ad esempio introducendo un'imposta paragonabile al "bollo auto" basata sulla potenza fiscale dei motori installati sulle imbarcazioni. Tale provvedimento, logicamente applicando dei parametri proporzionali in relazione alla potenza, e cosa ancora più importante "PARAMETRI EQUI", sarebbe forse stato digerito più facilmente dai diportisti. Vuoi perchè si sarebbe trattato di un'imposta simile a qualcosa a loro già noto, vuoi perchè avrebbe investito una fascia più ampia di utenti ridistribuendo il prelievo su di una base più ampia.
Inoltre, avrebbe tenuto conto anche del differente impatto ambientale che imbarcazioni piccole o dislocanti hanno sull'ecosistema del mare, ricollegandosi quindi a quella cultura dell'ecosostenibilità che oramai fa parte del nostro vivere quotidiano.

Di seguito riportiamo l'art. 13 della manovra economica al fine di rendere più facilmente comprensibile alla Ns. clientela i termini della questione.
 

Art. 16 Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei

 

3. (imbarcazioni) Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:

a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri;
e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

4. La tassa di cui al comma 3 è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e della Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario.

5. Gli importi indicati nel commi 3 e quelli conseguenti al comma 4 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto. Tali periodi decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.

6. La tassa di cui al comma 3 non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino...
...l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui al medesimo comma 4 che si trovino in un’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.

7. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 3 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

8. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

9. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 3 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 1 affluisce all’entrata del bilancio dello Stato

10. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 3 è esibita dal comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle Dogane ovvero all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

11. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dal presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l’accertamento delle stesse. Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell’ imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l’imposta di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

12. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta.


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  • Martedì 17 gennaio 2012

    Disposizioni per la tassazione delle imbarcazioni

    Estratto della norma contenuta nella manovra economica, art. 16 (comma 3 e seguenti), relativa all'introduzione della "Tassa di Stazionamento".

  • Mercoledì 07 dicembre 2011

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  • Venerdì 02 settembre 2011

    Per chi non conosce ancora la Master Gommoni

    Per coloro che ancora non conoscono la "Master Gommoni" e le caratteristiche dei battelli pneumatici di loro produzione, vi invitiamo a visionare il seguente video.

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